Emendamenti in materia di autoconsumo
Il Decreto Legge n. 17/2022 (meglio noto come decreto Energia) è in fase di discussione alla Camera e in particolare dalle Commissioni ambiente e attività produttive per convertire il DL in legge.
Numerose sono le proposte di emendamento tra cui ne spicca una in materia di autoconsumo da fonte rinnovabili come disciplinato all’articolo 30 del D.Lgs 199/2021 (il decreto che ha recepito la famosa Direttiva RedII).
L’emendamento approvato dalla Commissione Ambiente prevede che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’auto-consumatore stesso, possano essere connessi all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell’unità di produzione e dell’unità di consumo.
L’impianto dell’auto-consumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile.