Legge di Bilancio 2023: novità del settore energy
Novità relative al settore energy
Crediti d’imposta
Con riferimento alle misure volte al contenimento dei costi energetici a carico delle imprese energivore e gasivore, si riconoscono anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel corso del 2022.
Si tratta in particolare:
- del credito d’imposta per le imprese cd. energivore, che viene concesso nella misura del 45% (in luogo del precedente 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023 (comma 2);
- del credito d’imposta per le imprese non rientranti tra le cd. energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, che viene attribuito in misura pari al 35% (in luogo del precedente 30%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023 (comma 4);
- del credito d’imposta per le imprese cd. gasivore, concesso in misura pari al 45% per cento (in luogo del precedente 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (comma 4);
- del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non rientranti tra quelle cd. gasivore, pari al 45% (in luogo del precedente 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico (comma 5).
Nei successivi commi da 6 a 9 sono previste inoltre specifiche disposizioni in ordine alla fruibilità e alle condizioni di cumulabilità dei predetti contributi, nonché alle modalità di cessione dei crediti d’imposta maturati.
Oneri generali di sistema per i settori elettrico e gas
Con il comma 11 dell’art. 1 è confermato, per il I trimestre 2023, l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Per queste finalità, un importo pari a 963 milioni di euro per l’anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA.
Inoltre, con riguardo alla quota parte degli oneri generali di sistema afferente allo smantellamento delle centrali nucleari e alle relative misure di compensazione territoriale, il comma 20 ne prevede l’esclusione dalla riscossione in bolletta, sostituita da una copertura a valere su specifiche risorse appostate a bilancio statale, indicate in 400 milioni annui a decorrere dall’anno 2023 (comma 20).
Questa specifica misura si muove in coerenza con la milestone 7 della Missione 1, Componente 2 (M1C2-7) del PNRR, la quale si prefigge, tra l’altro, l’eliminazione dell’obbligo per i fornitori di riscuotere (in bolletta) oneri “impropri”, ossia non collegati al settore energetico. Si tratta di una prima attuazione di tale previsione, dal momento che il comma 23 dell’art. 1 della Legge di Stabilità dispone che, entro il 30 settembre 2023, l’ARERA formuli proposte e relative stime per l’estensione della fiscalizzazione ad altre tipologie di oneri generali di sistema (impropri).
Con riguardo al settore gas, il comma 15 dell’art. 1 prevede che ARERA fissi una componente negativa per gli oneri gas per gli scaglioni di consumo fino a 5mila metri cubi annui, mantenendo azzerate tutte le altre aliquote. Un doppio intervento che comporterà, per le casse dello Stato, un esborso pari a circa 3,5 miliardi di euro.
Aliquote IVA per la somministrazione di gas, energia termica e pellet
Il comma 13 dell’art. 1 dispone l’estensione alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, della riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento.
Le stesse disposizioni sono applicate anche all’energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia (comma 14) e alle forniture di servizi di teleriscaldamento (comma 16).
Ai sensi del comma 73 dell’art. 1, infine, per l’anno 2023 la cessione di pellet è assoggettata all’imposta sul valore aggiunto con aliquota ribassata al 10 per cento.
Bonus sociali elettrico e gas e altre misure di sostegno agli utenti
Con il comma 16 dell’art. 1 sono stati modificati i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas, riconosciuti ai clienti domestici economicamente svantaggiati, aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l’anno 2023.
Inoltre, per il primo trimestre 2023, è prevista la rideterminazione, ad opera di ARERA, delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e della compensazione per la fornitura di gas naturale. Tali rideterminazioni dovranno essere effettuate nel limite complessivo di 2,4 miliardi di euro.
Infine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale (comma 23).
Contributi per Comuni e Città Metropolitane
L’art. 1, comma 29, al fine di consentire agli enti locali di far fronte alle maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, prevede un contributo straordinario per l’anno 2023 in favore di Comuni e Città Metropolitane. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l’anno 2023, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas. La ripartizione delle risorse sarà disciplinata con un decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con i dicasteri dell’Economia e degli Affari Regionali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Tetto sui ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica
I commi da 30 a 38 della Legge di Stabilità introducono le disposizioni volte a dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/1854, che ha disposto l’applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica.
Tale disposizione si applicherà agli impianti a fonti rinnovabili non rientranti nell’ambito del meccanismo di compensazione a due vie disposto con il D.L. n. 4/2022 (articolo 15-bis) – in attesa di verificare le sorti di detto meccanismo, visto il probabile appello in Consiglio di Stato delle sentenze del TAR che hanno accolto alcuni ricorsi degli operatori – nonché agli impianti a fonte non-rinnovabile elencati all’articolo 7, comma 1, del regolamento (UE) 2022/1854.
Il regime introdotto prevede l’applicazione di un meccanismo di compensazione a una via, in base al quale il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. calcola, relativamente all’energia immessa in rete, la differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito (i.e. Euro 180/MWh) e un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato (ovvero, nel caso in cui l’energia prodotta dal singolo impianto sia oggetto di cessione attraverso contratti di fornitura bilaterali sottoscritti anteriormente all’entrata in vigore della Legge di Stabilità, al prezzo indicato nei contratti medesimi). Nel caso la differenza sia negativa, il GSE procede a richiederne la restituzione.
Il comma 37 prevede, infine, le casistiche in cui il meccanismo di compensazione a una via non trova applicazione (tra cui gli impianti di potenza inferiore a 20 kW e gli impianti oggetto di incentivazione attraverso regimi che prevedono l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie).
Extraprofitti
Al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il comma 115 dell’art. 1 della Legge di Stabilità istituisce un nuovo contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l’anno 2023 per le società energetiche (i.e. società che svolgono attività di produzione di energia elettrica, produzione o estrazione di gas metano, vendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché soggetti che importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea).
Il contributo è determinato applicando un’aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro periodi d’imposta precedenti.
Infine, per effetto delle modifiche intervenute nel corso dell’iter parlamentar di approvazione della Legge di Stabilità, il contributo ha escluso dal computo le imprese che non hanno almeno il 75% del fatturato proveniente dalle attività energetiche.
Meccanismo di riduzione dei consumi nelle ore di picco
Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, di cui all’articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/1854, è istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Terna S.p.A. su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La procedura ha l’obiettivo di selezionare i soggetti che assumono l’impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023.
Il 30 dicembre la prima procedura è stata indetta da Terna e aggiudicata in relazione al periodo 1-31 gennaio 2023
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Questa pubblicazione non sostituisce una consulenza dettagliata su transazioni specifiche e non dovrebbe essere considerata come una consulenza legale/giuridica su nessuno degli argomenti discussi
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